CIRCOLARE N. 031/2005 DEL 20 AGOSTO 2005

 

LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

 

Le cartelle dovranno essere notificate entro termini certi, a pena di decadenza. Con l’indicazione perentoria dei termini, il contribuente avrà così la certezza di non essere più disturbato da cartelle notificate dopo le scadenze stabilite dalla legge.

L’art. 1 del D.L. 17 giugno 2005 n. 106 convertito dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156 in Gazzetta Uficiale n. 184 del 9 agosto 2005 stabilisce i seguenti termini:

IMPOSTE E SCADENZE

Somma dovuta per Iva o imposte sui redditi

Data di scadenza per la notifica

Somme dovute in seguito alla liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 600/73 (liquidazione delle dichiarazioni)

31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Somme dovute in seguito al controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del Dpr 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni)

31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Somme dovute in seguito ad accertamenti dell'ufficio

31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

Somme erroneamente rimborsate e interessi

31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso; se più ampio, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

 

Per quanto concerne le vecchie dichiarazioni, la situazione è la seguente:

"VECCHIE" DICHIARAZIONI

Data di Scadenza per la notifica

- Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentata a decorrere dal 1° gennaio 2004

- Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentata negli anni 2002 e 2003

- Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001

 

Le novità introdotte dal comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 156/05 trascinano anche il Dpr 602/73, sulla riscossione delle imposte, modificato dal comma 5-ter dello stesso articolo. I ritocchi sono stati necessari per allineare i sistemi di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'Iva. Le novità del Dpr 602/73 hanno interessato gli articoli 25 e 43, ed è stato abrogato l'articolo 17 sui termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo. Il nuovo articolo 25 del Dpr 602/73 stabilisce che il concessionario della riscossione deve notificare la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

La cartella contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo che risulta dal ruolo entro 60 giorni dalla sua notifica, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. La cartella contiene anche la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Le norme valgono anche per l'Iva.